STATUTO
TITOLO I  Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

ART. 1
E’ costituita ai sensi del TITOLO IV dello Statuto Nazionale della “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori” (LILT) approvato da ultimo con decreto ministeriale del 16 gennaio 2006 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 giugno 2006, un’Associazione ONLUS, denominata “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione Provinciale di Vicenza – di seguito indicata con l’abbreviazione “Sezione Provinciale”

La Sezione è stata regolarmente costituita in data 14 dicembre 1994 con atto notarile n. 70, 134 di rep. e n. 13397 di Racc. e opera nel contesto delle previsioni di cui alla L. n. 266 del 11 agosto 1991.

L’Associazione, opera, ai sensi del Titolo IV dello Statuto Nazionale, quale struttura periferica autonoma della LILT – Ente Pubblico – come da autorizzazione della Sede Centrale datata 30 luglio 2004 n. 2004/2949 di prot.

ART. 2
L’Associazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 12 del Codice Civile e dell’art. 14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e del D.P.R. 361/2000 in data 13 marzo 2006 è stata iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 356 (VI/459). La Sezione Provinciale, inoltre, è iscritta al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il numero di classificazione VI0425.

ART. 3 

La Sezione Provinciale ha sede in Vicenza – via Borgo Casale n. 84/86. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire, e variare l’indirizzo della Sede. La Sezione è articolata in 10 Delegazioni periferiche con funzioni meramente operative e si riserva di costituirne delle altre qualora si verifichino ulteriori esigenze e opportunità.

 

ART. 4

L’Associazione ha durata indeterminata.

 

ART. 5

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.

Nell’ambito provinciale, la Sezione giusta l’autonomia derivatagli dal riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e nel quadro delle previsioni dello Statuto Nazionale, promuove e attua le seguenti iniziative:

 

a.  l’informazione e l’educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;

b.  le campagne di sensibilizzazione delle persone e degli organismi pubblici,    convenzionati e privati, che operano nell’ambito socio.sanitario e ambientale;

c.  le iniziative di formazione ed educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

d.  la formazione e l’aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;

e.  la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività di prevenzione della LILT;

f.   gli studi e le ricerche nel campo della prevenzione oncologica e dell’oncogenesi;

g.  le attività di anticipazione diagnostica, l’assistenza psico-sociale, la riabilitazione e l’assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull’assistenza socio-sanitaria;

h.  ogni altra iniziativa a livello locale ritenuta utile ai fini istituzionali.

Nel perseguimento degli scopi sociali la Sezione Provinciale può collaborare e coordinarsi con:

a.  le Amministrazioni, le Istituzioni, gli Enti e gli organismi regionali e locali che operano nell’ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;

b.  le istituzioni, gli Enti e gli organismi che operano nel campo della prevenzione oncologica e della cancerogenesi, nelle relative attività di ricerca e studi;

c.  le istituzioni scolastiche, i clubs e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate ed i Centri Servizi Provinciali.



TITOLO II  SOCI

ART. 6

La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

soci ordinari;
soci sostenitori;
soci benemeriti;
soci onorari.

 

Possono essere soci le persone fisiche, possono, inoltre associarsi le persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni del territorio, in questo caso i rappresentanti degli Enti citati, in sede di Assemblea esprimono solamente un voto consultivo.

Sono soci ordinari i soggetti che, dopo aver richiesto l’iscrizione alla Sezione Provinciale, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Sezionale e comunicata per doverosa informazione, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono soci sostenitori coloro i quali, concorrendo al supporto economico delle attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con un’oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestino la volontà di essere iscritti.

Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT. Sono soci onorari i soggetti nominati dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificati alla Sede Nazionale ovvero proposti da quest’ultima alla Sede Provinciale.

La Sezione Provinciale, a seguito adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, previo parere consultivo della Sede Centrale, può conferire attestati d’onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno dell’Associazione.

La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare gli elenchi dei soci alla Sede Centrale e al Comitato Regionale.

Gli associati sono anche soci dell’Ente Nazionale e ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale , che riporta l’indicazione alla Sezione Provinciale di appartenenza. I soci che svolgono attività di volontariato devono essere coperti da polizza assicurativa per malattia e R.C. Le loro prestazioni sono gratuite salvo l’eventuale rimborso spese.

 

ART. 7

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte e si perde:

1.      automaticamente:

a.  per recesso;

b.  per mancato pagamento della quota sociale annuale entro i 30 giorni dalla naturale scadenza.

 2.     previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, qualora sussistano gravi motivi   ratificata in sede di Assemblea della Sezione. Tra i motivi dell’esclusione: 

a.     l’indegnità;

b.     gli atti contrari all’interesse dell’Ente.

 

Avverso la delibera dii cui al precedente punto 2), il socio interessato entro 30 giorni può proporre ricorso avanti al Collegio dei Probiviri della Sede Provinciale e, successivamente, entro altri 30 giorni ai Probiviri della Sede Centrale.

In caso di comportamenti e iniziative che ledano gravemente l’immagine, le attività e le potenzialità operative della LILT o di un suo Organo, la perdita della qualità di Socio potrà anche essere deliberata dal Collegio dei Probiviri della Sede Centrale. Comunque l’associato potrà ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Questo a prescindere da un eventuale ricorso presso i Probiviri Sezionali o Centrali.

 



TITOLO III ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 8
Sono organi della Sezione Provinciale:

·         l’Assemblea dei Soci;

·         il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);

·         il Presidente Provinciale;

·         il Collegio Provinciale dei Revisori;

·         il Collegio dei Probiviri Provinciale.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. E’ ammesso solo il rimborso spese (veds. n. 266/91).


ART. 9
L’Assemblea dei Soci

·    elegge i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;

·    elegge il Collegio dei Probiviri provinciale (in numero di tre);

·    delibera le modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto della Sezione Provinciale;

·    esamina e approva il bilancio di esercizio nonché l’attività programmatoria annuale e del bilancio preventivo (art. 20 dello Statuto).


ART. 10
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno.

Essa è convocata dal Presidente Provinciale, per mezzo di invito affisso nei locali della Sezione Provinciale e delle Delegazioni periferiche e pubblicato sul Notiziario Sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali. Dovrà comunque essere garantita la conoscenza personale e diretta da parte di tutti i Soci.

Nell’avviso di convocazione deve essere riportato l’ordine del giorno con gli argomenti sui quali l’Assemblea dei Soci è chiamata a deliberare.

L’ Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Presidente Provinciale quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata il Collegio Provinciale dei Revisori, oppure almeno il 10% dei soci.

Nel caso del comma precedente, ove il Presidente Provinciale non provvede alla convocazione, vengono poste in essere le previsioni di cui all’ultimo comma dell’art. 20 del codice civile.

 

ART. 11
Hanno diritto di intervenire alle riunioni dell’Assemblea i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno sei mesi. Nessun vincolo particolare per i soci sostenitori, benemeriti, onorari.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio. Lo stesso Socio non può rappresentare più di dieci Soci.



ART. 12
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, qualora necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto di intervento dei Soci. Delle riunioni viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.



ART. 13
In I° convocazione l’Assemblea indetta, per la trattazione di questioni di carattere ordinario, è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei soci.

La II° convocazione si intende fissata in un giorno diverso dalla prima e sarà valida a prescindere dal numero dei presenti.

Nel caso in cui si dovessero apportare modifiche all’atto costitutivo e/o allo Statuto è prevista sia in I° e eventualmente in II° convocazione, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Dette assemblee potranno essere precedute, da pre-assemblee finalizzate a designare i Delegati che prenderanno parte all’Assemblea Sezionale, in ragione di uno ogni 50 soci, pre-assemblee validamente costituite con la maggioranza assoluta dei soci che nominano il delegato.



ART. 14
I componenti del CDP e del Collegio Provinciale dei Revisori sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Un regolamento esecutivo, deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale, secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, stabilirà procedure e modalità delle operazioni elettorali, prevedendo, altresì, l’incompatibilità per i parenti entro il secondo grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali previste dal presente Statuto.

Le elezioni devono essere indette dal CDP uscente almeno due mesi prima della scadenza del mandato.

La Sezione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l’attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.



ART. 15
La Sezione Provinciale è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale, composto da un numero di componenti variabile da un minimo di nove ad un massimo di undici determinato dall’Assemblea dei Soci su parere non vincolante del Consiglio Direttivo Provinciale uscente.

Potranno essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno un anno, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal CDP in sede di adozione del regolamento elettorale di cui al precedente articolo 14.

I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.



ART. 16
Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti, determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi da concludersi in un ben determinato arco temporale.


ART. 17

Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente Provinciale lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario.

Alle riunioni del CDP sono di norma invitati i passati Presidenti i quali svolgono una funzione consultiva.



ART. 18
Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto inviato a mano o per posta,  a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

La convocazione può avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica, con il preventivo documentabile assicurato consenso del singolo componente.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono.

In quest’ultimo caso la persona chiamata dovrà annotare il numero chiamato, la persona che ha ricevuto la comunicazione, la data e l’ora della chiamata.

La presenza di tutti i Consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.



ART. 19
Qualora vengano  a cessare dalla carica uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo Provinciale procede alla sostituzione nominando, tra i non eletti, i più votati.

Nel caso di indisponibilità si dovrà procedere al rinnovo dell’intero Organo.



ART. 20
Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito da più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti di quanto disposto annualmente dall’Assemblea. A tale fine:

a.    attua, in armonia con i criteri sanciti dagli organi assembleari, le finalità istituzionali e cura la raccolta dei fondi delle iscrizioni di soci;

b.    prende iniziative nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, nel quadro degli scopi istituzionali;

c.    cura che i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal CDP con le eventuali osservazioni del Collegio Provinciale dei Revisori, siano sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Il Presidente invia alla Sede Centrale il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea entro il 28 febbraio dell’anno successivo, nonché il budget, con allegato il programma di attività, entro il 30 settembre,  dell’anno precedente.


ART. 21

Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere confermato per altre due volte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale e cura i rapporti con la Sede Centrale e con il Comitato Regionale.

Egli può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi e può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio.

In assenza del Presidente Provinciale, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.



ART. 22
Il Collegio Provinciale dei Revisori è costituito da tre componenti, eletto dai soci unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.

I Revisori sono scelti tra:

a.    iscritti al registro dei revisori contabili;

b.    funzionari pubblici, anche in pensione, esperti in materia di contabilità ovvero iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari, in materie economiche o giuridiche.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio ha la stessa durata del CDP. I suoi componenti possono essere riconfermati. Al Collegio compete di formulare osservazioni sui bilanci d’esercizio preventivo e consuntivo assicurandosi che l’impegno delle spese sia compatibile con le finalità istituzionali.




TITOLO IV PATRIMONIO – GESTIONE FINANZIARIA

ART. 23
La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:

a.    con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;

b.    con le quote associative versate dai soci;

c.    con i proventi delle proprie attività;

d.    con oblazioni di enti e privati, donazioni e lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da convenzioni e contributi di organismi locali;

e.    con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e della Sede Centrale della LILT.

Nel caso di attività connesse e complementari ai fini istituzionali, qualora dovessero produrre reddito, va tenuta apposita contabilità separata.



ART. 24
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ed il budget con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio Provinciale dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.


ART. 25
L’Associazione ha patrimonio proprio  distinto da quello della LILT Nazionale, opera in completa autonomia amministrativa e gestionale, e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati.

Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La Sezione Provinciale contribuisce, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi nell’ambito del territorio della Regione Veneto. Tuttavia, in via eccezionale e occasionale, i programmi disposti dalla Sede Nazionale interessanti aree extra regionali, potranno essere realizzati dalla Sezione.





TITOLO V DECADENZA DEGLI ORGANI SEZIONALI

ART. 26
La Sezione Provinciale per effetto delle previsioni legislative citate all’art. 2 del presente Statuto, gode dell’autonomia derivantegli dal riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Pertanto, l’eventuale decadenza degli organi sezionali disposta da Enti sovraordinati, non dovrà essere in contrasto con le norme che regolano la materia.

Nel caso di gravi irregolarità, sia nel rispetto degli adempimenti statutari e sia nel funzionamento dell’Associazione , l’Assemblea Sezionale ha facoltà di nominare eventualmente, anche su proposta del CDN, un Commissario Straordinario.

Il Commissario, nel termine di 6 mesi, eventualmente  prorogabili per altri sei, dovrà convocare l’Assemblea per la ricostituzione del nuovo CDP (al posto del precedente decaduto all’atto della sua nomina).

Per quanto attiene l’eventuale scioglimento della Sezione Provinciale, anche a seguito delibera del CDN, dovrà essere ottemperato il disposto dell’art. 21 comma 3 del Codice Civile il quale inderogabilmente dispone il contestuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio a seguito del voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 



ART. 27

In caso di scioglimento della Sezione Provinciale, si dovrà seguire la procedura di liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile (art. 11 e seg.) tenendo presenti, in quanto associazione di volontariato, anche gli adempimenti di cui alla lettera f) dell’art. 10 , comma 1, del D.L. 460/1997.

L’eventuale patrimonio residuo sarà affidato in gestione al competente Comitato Regionale  della LILT che lo gestirà,  anche per il tramite di un’Associazione  LILT consorella, per tre esercizi finanziari successivi, anche per consentire la ricostituzione della Sezione disciolta. In caso di impedimenti alla ricostituzione, si procederà a norma delle previsioni legislative citate.

 



TITOLO VI NORMA TRANSITORIA

IL CDP in carica, all’atto dell’approvazione del presente statuto, scadrà in via eccezionale alla fine del 2009 in concomitanza della nomina degli organi nazionali.